Sommario:
- 1. Negoziazione sulla crisi di impresa e tutela del credito.
- 2. Sul divieto di azioni esecutive in pendenza di una procedura concorsuale.
- 3. Nuovi salvacondotti.
- 4. Profili disciplinari del concordato con riserva.
- 5. Riserva; concordato; contratto.
- 6. Una figura problematica.
- 7. Infine. Prevalenza del concordato rispetto al fallimento?
La tutela del credito nelle negoziazioni sulla crisi di impresa costituisce l’essenziale nodo problematico dell’intero diritto negoziale (o non fallimentare) della crisi d’impresa. La negoziazione del debito in caso di insolvenza dell’imprenditore si è sempre svolta, fin dalle origini medievali dell’istituto fallimentare, tra questi e i suoi creditori. L’interesse preso di mira e tutelato già nelle legislazioni storiche fu ed è l’interesse dei creditori. Le ricorrenti giustificazioni volte a legittimare il fenomeno della negoziazione sulla crisi di impresa, e dunque la sospensione del severo trattamento fallimentare riservato al debitore insolvente, sono immancabilmente fondate sulla realizzazione dell’interesse dei creditori, dalla cui volontà espressa per consenso (nei contratti sulla crisi di impresa) o per deliberazione (nei concordati preventivi), dipende l’esito ultimo del negoziato. Da quest’angolatura emerge chiaramente come la realizzazione dell’interesse creditorio è ragionevolmente affidata ai creditori medesimi che, decidendo sulla proposta del debitore circa la composizione della debitoria, si assicurano il proprio interesse nelle forme efficaci della autotutela.