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Crisi d'impresa 16.02.2021

Accordo di composizione della crisi ex l. n. 3 del 2012 e concordato preventivo alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali

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Sommario:

  1. 1. La natura dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
  2. 2. La possibilità di prevedere nella proposta di accordo da sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012 una dilazione pluriennale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca al di là del termine previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012.
  3. 3. L'accostamento e del o analogia del procedimento di accordo di composizione della crisi ex l. n. 3 del 2012 con l'istituto del concordato preventivo e la conseguente applicazione alle procedure di sovraindebitamento dei principi statuiti dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 1521 del 2013 depositata in data 23 gennaio 2013.
  4. 4. La valutazione sulla convenienza economica di una proposta di accordo di ristrutturazione o di un piano del consumatore è riservata esclusivamente ai creditori che hanno diritto al voto. Il richiamo ai principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 1521 del 2013.
  5. 5. Conclusioni.
 

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è oggi possibile prevedere una dilazione pluriennale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, e al di là della fattispecie della continuità aziendale, purchè si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto al voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti. Il tutto alla luce dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 17834 del 3 luglio 2019 e nelle successive ordinanze n. 27544 del 28 ottobre 2019 e n. 17391 del 20 agosto 2020.