TRIBUNALE DI AREZZO - 19 dicembre 2014 (decr.) - Con riferimento alla fattibilità economica della proposta, il Tribunale, pure in presenza di opposizioni, deve verificare se sussista o meno la assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole.
Note
Crisi d'impresa 10.08.2015
Ancora in tema di sindacato giudiziale di fattibilità economica nel concordato preventivo
di Patrizia Santangelo