Il cosiddetto ente ponte, costituito in seguito alla risoluzione di un istituto di credito in dissesto, è legittimato passivo nella causa di responsabilità contrattuale promossa dall'azionista della banca oggetto del procedimento risolutorio, il quale faccia valere l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sulla stessa.
Note
Banca finanza assicurazioni 17.10.2018
Obblighi informativi e Banche “risolte”
di Marco Rizzuti