Sommario:
- 1. Accordo e concordato.
- 2. Crisi di una equazione.
- 3. Un caso.
- 4. Lo scrutinio sulle alternative concretamente praticabili.
Gli accordi di ristrutturazione finanziari implicano effetti concettualmente e giuridicamente omogenei a quelli del concordato. Essi parrebbero mettere in crisi la tradizionale equazione civilistica che associa la unanimità del consenso alla relatività degli effetti, potendo questi indirizzarsi anche verso i creditori in disaccordo. La regola della maggioranza fissata nell'art. 182-septies l. fall. solleva vari problemi applicativi che sono adesso meditati con riferimento a un caso pratico.