Tribunale di Trieste - sez. specializzata imprese - 8 maggio 2017 - Non impongono nel divieto di patto leonino, di cui all'art. 2265 c.c., gli accordi parasociali intercorrenti tra i soci di comando di una società di capitali e una finanziaria regionale, finalizzati alla cessione temporanea a scopo di finanziamento di una porzione della loro partecipazione sociale verso un determinato corrispettivo, laddove la partecipazione temporanea sia minoritaria e sussista evidente estraneità del socio finanziatore rispetto alla gestione della società.
Note
Società e concorrenza 06.06.2017
Clausole put e divieto di patto leonino nell'ambito delle operazioni di finanziamento partecipativo: una possibile soluzione
di Andrea Benvenuti