Sommario:
- 1. I c.d. finanziamenti in forma partecipativa.
- 2. Il divieto di patto leonino.
- 3. Il caso “Laminatoio di Buttrio” e i successivi sviluppi della giurisprudenza di merito.
- 4. Verso una rivisitazione dell'istituto?
Negli ultimi decenni l'interesse a lungo sopito degli studiosi e della giurisprudenza per il divieto di patto leonino si è improvvisamente ravvivato per effetto della pervasiva affermazione di forme di finanziamento c.d. in forma partecipativa. Si tratta, in buona sostanza, di tipiche operazioni di venture capital, cioè di investimenti effettuati da società finanziarie o da istituti di credito nel capitale di rischio di imprese (di norma, ma non necessariamente) in fase di start-up, volti a consentire a queste ultime di reperire nuova finanza non già mediante l'ordinario (e più costoso) indebitamente bancario, bensì nella forma di una maggiore capitalizzazione.