Sommario:
- 1. Nozione.
- 2. Cenni storici.
- 3. Funzione della norma.
- 4. Gli elementi della clausola «leonina».
- 5. Operatività del patto leonino nelle società di capitali.
- 6. …e nei patti parasociali.
- 7. Clausole di put and call e partecipazioni a scopo di finanziamento.
- 8. Conseguenze della nullità del patto leonino.
L’art. 2265 c.c. commina la nullità del «patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite».
La ratio del divieto risiede nell’esigenza di politica economica di assicurare una equilibrata partecipazione del soci all’attività (e al rischio) sociale. Infatti, colui che non partecipasse al rischio, ma solo all’utile (o viceversa), non porterebbe nella formazione della volontà sociale il medesimo interesse degli altri soci. Pertanto, il divieto del c.d. patto leonino è estensibile a tutti i tipi sociali, attenendo alla causa del «contratto di società», nonché, per la stessa ragione, ai patti parasociali.
Non ricadono invece nel divieto le pattuizioni regolanti la partecipazione alle perdite e agli utili in misura difforme dall’entità della partecipazione sociale del singolo socio. Tuttavia, il divieto di esclusione dalla partecipazione agli utili o alle perdite deve essere riguardato in senso sostanziale, e non formale, per cui esso sussiste anche quando le condizioni della partecipazione agli utili o alle perdite siano, nella previsione originaria delle parti, di realizzo impossibile, e nella concretezza determinino una effettiva esclusione totale e costante da dette partecipazioni.