Sommario:
- 1. I contratti di intermediazione finanziaria.
- 2. Gli obblighi informativi.
- 3. La natura genetica o funzionale dei vizi e l'incidenza sui rimedi.
- 4. La responsabilità precontrattuale con contratto valido ed efficace.
- 5. La distribuzione dell'onere probatorio.
- 6. La qualifica soggettiva del contraente.
- 7. Il conflitto di interessi.
L'argomento trattato muove dall'analisi delle caratteristiche peculiari dei contratti di intermediazione finanziaria. Infatti, solo la piena comprensione dei valori sottesi a tale figura negoziale consente il successivo passaggio verso gli snodi cruciali dei rimedi esperibili a favore dell'investitore e delle forme di responsabilità addebitabili a carico dell'intermediario. Il bene protetto è costituito dall'esigenza inderogabile di tutela dei risparmiatori e dell'integrità dei mercati finanziari mediante la previsione di specifici obblighi informativi, il cui concreto adempimento è indispensabile anche oltre il vincolo di forma prescritto per la stipulazione dei relativi contratti. L'analisi dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni, per un verso, suffraga il principio tradizionale di non interferenza delle regole di condotta con le regole di validità, per altro verso, testimonia l'ultimazione di un processo innovativo di primaria rilevanza: la responsabilità precontrattuale converge – ovvero è “trascinata” – sul terreno giuridico della responsabilità contrattuale, con tutte le significative implicazioni di ampliamento di tutela che tale prospettiva sistematica determina. La tendenza alla “contrattualizzazione della responsabilità” che si manifesta negli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità si sviluppa secondo le seguenti direttrici: da un lato, ricadono nella categoria della responsabilità contrattuale da contatto sociale ipotesi che un tempo sarebbero state ricondotte tout court alla responsabilità aquiliana, con la conseguente anticipazione della soglia di emersione della responsabilità per violazione di obblighi pregressi; dall'altro, è contemplata la possibilità di riconoscere la responsabilità precontrattuale nonostante il perfezionamento di un contratto valido ed efficace, così pervenendosi alla generalizzazione di un modello normativo dapprima isolato, rappresentato dalla responsabilità per dolo incidente ex art. 1440 c.c. Conferme di questa impostazione nel settore dell'intermediazione finanziaria si riscontrano sia in ordine alla regolamentazione della distribuzione dell'onere probatorio, anche in relazione alla qualificazione soggettiva del contraente, sia con riguardo alla disciplina del conflitto di interessi.