A seguito dell'estinzione anticipata di un mutuo ipotecario da parte del mutuatario, un intermediario finanziario viene condannato a rimborsare al proprio cliente le spese di istruttoria ad esso relative.
Il Collegio di Bari, pone a sostegno della propria decisione il fatto che quanto espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza “Lexitor” dell'11 settembre 2019 sul credito ai consumatori, sia altresì applicabile ai contratti di credito immobiliare.