Sommario:
- 1. La recente ordinanza Cass. civ., sez. I, 16 aprile 2018, n. 9298.
- 2. Il criterio di onnicomprensività dei costi del finanziamento: una formula a garanzia dell'effettività della tutela del contraente debole collidente con il parametro di omogeneità e simmetria tra rilevazioni TEGM e TEG.
- 3. L'ulteriore argomento della distinzione tra facoltatività e obbligatorietà della spesa assicurativa: regole di interpretazione del contratto e contrattazione standardizzata.
- 4. Riferimenti bibliografici.
Nella sua ultima pronuncia dedicata alla questione dell'inclusione delle spese di assicurazione nel calcolo usura la Corte, in linea con i precedenti interventi, ribadisce la centralità dei due seguenti argomenti: da una parte, l'irrilevanza della data di stipulazione del contratto di finanziamento, e quindi delle Istruzioni della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti, allorquando si tratti di spesa obbligatoria imposta al cliente nell'interesse esclusivo della banca alla copertura del rischio di erogazione del credito.