La Cassazione si pronuncia nel senso della rilevanza degli interessi moratori ai fini dell’accertamento del superamento del c.d. tasso soglia, oltre il quale il finanziamento è sempre usurario. Ciò sulla base di quanto disposto dalla legge di interpretazione autentica n. 24 del 2001, la quale, nello stabilire che l’usurarietà va valutata al momento della conclusione del contratto, fa riferimento agli interessi a qualunque titolo dovuti; dunque, anche a titolo di mora. L’orientamento in questione pone diversi nodi da sciogliere in punto di diritto applicato: dal tempo della rilevanza degli interessi moratori con riguardo all’accertamento dello sforamento del tasso soglia al tipo rimedio. Molteplici si mostrano altresì le soluzioni in astratto prospettabili.
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Banca finanza assicurazioni 27.02.2014
Il rapporto tra interessi e usura nella giurisprudenza della Cassazione
di Maddalena Semeraro