Nella giurisprudenza di legittimità si era formato un contrasto implicito in ordine alla sussistenza del potere/dovere della Corte di cassazione civile, quale “magistrato che procede” di disporre direttamente ai sensi dell'art. 136 T.U. in materia di spese di giustizia la revoca dell'ammissione al patrocinio statale. Nel risolvere il contrasto le Sezioni Unite avallano la tesi per la quale, in virtù di un'interpretazione sistematica dell'assetto normativo ed essendo necessario uno strumento cognitivo per contestare la decisione sulla revoca al beneficio, tale potere spetta, analogamente a quanto avviene in materia penale per l'espresso disposto dell'art. 112 dello stesso T.U., a seconda del tenore della decisione assunta, al giudice del rinvio ovvero a quello che ha emesso la decisione impugnata con ricorso per cassazione.
Note
Arbitrato e processo civile 05.06.2020
Sul giudice competente a revocare l'ammissione a patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione
di Rosaria Giordano