Come ben riepilogato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2014,n. 22224), l'esercizio – da parte del giudice di merito – del potere di disporre la compensazione è stato, nel tempo, sottoposto a un controllo sempre più pregnante: si è passati dalla formulazione originaria dell'art. 92 c.p.c. (“giusti motivi”), alla riforma contenuta nella l. 28 dicembre 2005, n. 263 (che ha richiesto i cd. “altri giusti motivi esplicitamente indicati in motivazione”), a quella della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 (che ha richiesto “altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione” applicabile ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, 13 settembre 2014 ); sino a giungere al d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162 (che consente la compensazione solo nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
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Arbitrato e processo civile 18.07.2017
Il punto sulla “compensazione” delle spese di lite dopo la novella del 2014
di Maria Cristina Rizzi