CASS. CIV. – sez. II –22 marzo 2017, ord. 7395 - L'obbligo di partecipazione ai contributi condominiali da parte dell'acquirente che sia subentrato nella proprietà della singola unità immobiliare ex art. 63, comma 4, disp. att. c.c. per quanto concerne l'esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione sulle parti comuni (es. ristrutturazione della facciata dell'edificio condominiale) deve computarsi con riferimento al periodo annuale costituito dall'esercizio della gestione condominiale, non necessariamente, coincidente con l'anno solare. È il condominio creditore a dover provare l'inerenza del credito all'anno in corso o a quello precedente al subentro dell'acquirente.
Note
Diritti reali e condominio 12.06.2017
La nozione di “anno in corso” di cui all'art. 63 disp. att. cod.civ. per l'attribuzione delle spese condominiali al vaglio della Cassazione
di Marzia Savini