CASS. CIV. - sez. II – 10 aprile 2017, n. 9177 - L’intervento sostitutivo del singolo condomino non è ammesso quando il condominio versi in una situazione di stasi patologica, cioè in una inerzia operativa stabilizzata, non essendo consentito al singolo condomino sostituirsi agli organi condominiali in via generalizzata, al di fuori del caso in cui ricorra un’esigenza che richiede un urgente intervento, non dilazionabile nel tempo, e non appaia ragionevolmente prevedibile investire dell’attività l’amministratore, senza porre in concreto pericolo il bene condominiale.
Note
Diritti reali e condominio 08.08.2017
Il diritto al rimborso delle spese urgenti anticipate dal condomino
di Vito Amendolagine