Note

Arbitrato e processo civile 14.02.2019

Mancata partecipazione personale della parte al primo incontro di mediazione e procedibilità della domanda giudiziale

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Nelle ipotesi di mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28), il procedimento si considera «esperito» quando la parte interessata ha depositato l'istanza presso l'organismo di mediazione, senza che sia necessaria la sua presenza al primo incontro davanti al mediatore.

Nella procedura di mediazione obbligatoria, instaurata in corso di causa su disposizione del giudice, la parte può farsi rappresentare dal proprio difensore, sempre che nella procura alle liti sia espressamente contemplato il potere di compiere atti che importano la disposizione del diritto in contesa.