CASS. CIV. - sez. I - 24 marzo 2016, n. 5919 - Il contratto di intermediazione finanziaria sottoscritto dal solo investitore è nullo per vizio di forma, non valendo a sanarlo né la sua produzione in giudizio ad opera della banca, né la documentazione in forma scritta relativa ai momenti esecutivi dello stesso.
Note
Banca finanza assicurazioni 18.11.2016
Intermediazione finanziaria e sanatoria delle nullità contrattuali
di Marco Rizzuti