Note

Arbitrato e processo civile 30.11.2015

La consulenza tecnica disposta nella mediazione obbligatoria è utilizzabile nel successivo giudizio

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TRIBUNALE DI ROMA - sez. XIII - 17 marzo 2014  -  La consulenza tecnica disposta, ex art. 8, commi 1 e 4 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nel corso del procedimento di mediazione obbligatoria può essere utilizzata nel successivo procedimento civile senza violare il principio di riservatezza.

- La riservatezza di cui agli artt. 3 e 9 del d.lgs. n.28 del 2010 e succ. modif. deve interpretarsi selettivamente perché essa riguarda le dichiarazioni e le informazioni fornite dalle parti e non si estende agli accertamenti compiuti in sede di mediazione.

- Il Giudice può trarre dalla consulenza tecnica disposta in sede di mediazione elementi utili ai fini della proposta transattiva o conciliativa di cui all’art. 185-bis c.p.c.

- La consulenza tecnica espletata nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel procedimento civile come prova atipica valutabile dal Giudice secondo scienza e coscienza

Invero, se come ritenuto, le risultanze della perizia in mediazione sono, in linea di principio, ammissibili ed utilizzabili in sede giudiziale, è ben diverso il valore e l'efficacia delle stesse rispetto a quelle della consulenza tecnica di ufficio.

Ma il nostro ordinamento conosce ed autorizza le prove atipiche, purché siano rispettati alcuni fondamentali principi dell'ordinamento stesso (e fra questi principalmente quello del contraddittorio).

Ne consegue che il giudice potrà utilizzare tale relazione secondo scienza e coscienza, con prudenza, secondo le circostanze e le prospettazioni, istanze, e rilievi delle parti.

Tutto ciò impone, tuttavia, che si tenga conto della natura facilitativa della mediazione anche in sede di disciplina delle conseguenze, processuali e non, scaturenti dal mancato raggiungimento dell'accordo. Allo stato, pertanto, per quanto si evidenzierà compiutamente nel commento degli articoli 11 e 13, non appare che il legislatore delegato abbia adeguatamente considerato i legami esistenti tra gli imposti doveri di riservatezza ed i possibili esiti della mediazione.