Cass., Sez. un.
Si discute della conformità a legge della procura sottoscritta in luogo e in data diverse, anteriori nel tempo, rispetto al luogo e alla data di sottoscrizione del ricorso per cassazione: la Corte ritiene che la circostanza non osti alla regolarità della procura, che unicamente deve documentare l'inequivoco conferimento del mandato a impugnare la pronuncia oggetto di ricorso.