Cass., Sez. III, ord.
La Sezione terza della Corte di cassazione – con un provvedimento che fa dietrofront rispetto a quanto sancito in precedenza – sottopone nuovamente alle Sezioni unite la questione della validità della procura speciale allegata al ricorso per cassazione e sottoscritta dal ricorrente in data successiva alla sentenza impugnata e precedente alla redazione dell'atto di impugnazione, in luogo diverso da quello ove risulta formato il ricorso indirizzato alla Suprema Corte. In tali fattispecie, che si verificano con ampia frequenza, la Sezione remittente dubita della contestualità del conferimento del mandato difensivo, la cui necessarietà renderebbe inammissibile il ricorso.