Cass., sez. III,
La Corte di legittimità conferma l'applicazione dell'art. 96, comma 4, c.p.c. anche nel caso di mancata costituzione del resistente. Ne deriva che oltre alle ordinarie spese di lite, il ricorrente soccombente – che si vede confermata dal Collegio la proposta del Consigliere delegato o del Presidente che aveva concluso per la inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso – non si vedrà gravato della somma dovuta quale ristoro a fronte dell'impugnazione temeraria, ma solo della somma dovuta alla cassa delle ammende.