Cass., sez. III
La pronuncia in commento effettua talune precisazioni in relazione alla sanzione dell'improcedibilità dell'appello. Secondo il distinguo effettuato dalla Suprema Corte in tema di costituzione dell'appellante non deve confondersi l'inosservanza delle forme, la cui nullità derivata può a talune condizioni essere sanata, con la tempestività della medesima, il cui controllo ufficioso, sottratto alle disponibilità delle parti, può compiersi effettivamente solo qualora nel fascicolo di causa sia stata prodotta la documentazione inerente il processo di notificazione. Con l'ordinanza di cui trattasi si chiarisce che qualora il giudice dell'appello sia posto nell'impossibilità oggettiva di verificare il rispetto del termine di costituzione dell'appellante, il gravame dovrà essere dichiarato improcedibile a nulla rilevando l'eventuale non contestazione sul punto ad opera dell'appellato.