Cass., sez. trib.
Va rimessa al Primo Presidente ex art. 374, comma 2, c.p.c. la questione se l'art. 53, comma 2 del decreto legislativo n. 546/1992 disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile delle cause o della loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ovvero se il legislatore abbia inteso rendere la materia del litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado autonoma rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile. In questa seconda ipotesi va tenuto conto degli aspetti peculiari della disciplina del processo tributario di appello, nel quale l'appello incidentale può essere proposto solo con il deposito dell'atto contenente le controdeduzioni, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 546/1992, e che la parte appellata non può notificare la sua impugnazione incidentale alle parti del giudizio di primo grado ai quali l'appellante principale non ha notificato il suo atto di appello, con evidente grave lesione del diritto di difesa dell'impugnante incidentale.