Cass., sez. un., 16 marzo 2023, n. 7682
Perché si verifichi il presupposto dell'obbligo di registrazione di un atto, la legge in forza dell'art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986 (c.d. Testo unico del registro, o TUR), è necessario, secondo le Sezioni Unite della Corte di cassazione, che il deposito dell'atto presso la cancelleria giudiziaria avvenga nello svolgimento di attività amministrative, cioè nel contesto di procedimenti, previsti dall'ordinamento processuale, nei quali il compito del giudice non è quello di risolvere un conflitto con una sentenza idonea a far stato tra le parti: è questo il caso delle pronunce di volontaria giurisdizione.
In altri termini, la norma vigente esclude il "caso d'uso" laddove chi è parte di un contratto lo depositi in giudizio per la esplicazione di attività giurisdizionali in senso stretto, cioè finalizzate allo jus dicere.