Sommario:
- 1. Brevi considerazioni introduttive sull'impugnabilità anticipata dell'estratto di ruolo
- 2. Una premessa terminologica, il dibattito attorno all'impugnazione del c.d. estratto di ruolo e l'intervento delle Sezioni Unite
- 3. (Segue): le Sezioni Unite del 2 ottobre 2015: definizione dell'estratto di ruolo e dei presupposti per la c.d. impugnazione anticipata
- 4. La novella dell'art. 12, D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, i contrasti emersi in sede applicativa e le Sezioni Unite del 2022
- 5. (Segue): gli orientamenti successivi e la rimessione alla Corte Costituzionale
- 6. Considerazioni conclusive: l'efficacia nel tempo della novella, qualche riflessione critica
L'impugnazione anticipata (e facoltativa) del c.d. estratto di ruolo che la giurisprudenza aveva ammesso in via generale ha subito una sensibile riduzione quanto alla propria portata applicativa per effetto dall'art. 3-bis del D.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215. Stante il silenzio del legislatore quanto alla efficacia temporale della norma neo introdotta, le Sezioni Unite si sono pronunciate ritenendo che anche i giudizi già pendenti al momento della sua entrata in vigore dovessero soggiacere alla novità normativa. Tale interpretazione, in uno con il contenuto della novella, ha suscitato non pochi dissensi tanto da essere già stata sollevata incidentalmente la questione di legittimità costituzionale.