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Arbitrato e processo civile 03.05.2019

La mediazione atipica: il punto dopo la pronuncia delle Sezioni Unite

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L'art. 1754 c.c. definisce mediatore «colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza». Dal modello normativo che disciplina la mediazione tipica, si discosta la “mediazione atipica”. Con essa si configura l'ipotesi del mediatore che, lungi dall'assumere una posizione equidistante rispetto alle parti coinvolte nell'affare, presta la sua attività per incarico (e nell'interesse) di una di esse.