Qualora la parte sia impossibilitata a partecipare personalmente al procedimento di mediazione deve dedurre e provare un impedimento oggettivo, assoluto e non temporaneo. In ogni caso essa non è ammessa a farsi rappresentare dal proprio avvocato, pur munito di procura notarile, in quanto tali poteri confliggono con il ruolo di mera assistenza del professionista in mediazione, con le finalità e lo spirito dell'istituto, senza che possa applicarsi analogicamente alla procedura prevista dal d.lgs. n 28/2010 le norme del codice di rito come l'art. 83 c.p.c. La violazione del principio di effettività, così come interpretato, conduce all'improcedibilità della domanda giudiziale.
Note
Arbitrato e processo civile 25.03.2019
Il nuovo principio di effettività nel procedimento di mediazione. Pregi e rischi di un'interpretazione evolutiva (e di favor) del d.lgs. n. 28 del 2010
di Vincenzo Scianatico