Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. – espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati – opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento.
Note
Arbitrato e processo civile 25.02.2021
Il «singolare» regime di esenzione dalle spese di lite di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. alla luce dell'interpretazione classica della Cassazione
di Nicola Morgese