Ribadendo la costante giurisprudenza formatasi durante il vigore della legge 319/1980, le Sezioni unite affermano che l'ordinanza che liquida il compenso ai periti e ai consulenti tecnici è resa in contraddittorio tra le parti e incide con carattere di definitività su diritti soggettivi. L'espressa previsione di inimpugnabilità, contenuta nell'ultimo comma dell'art. 15 del d.lgs. 150/2011, fa sì che avverso di essa sia esperibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., il cui termine breve decorre dalla notificazione dell'ordinanza e non dalla sua comunicazione.
Note
Arbitrato e processo civile 11.08.2020
Il dies a quo nel ricorso in cassazione avverso l’ordinanza conclusiva del giudizio di opposizione per la liquidazione delle spese di giustizia
di Roberta Metafora