La Cassazione, con la sentenza annotata, disattende la tesi secondo cui il diritto dell'ente previdenziale sorgerebbe nel momento in cui il professionista si iscrive alla Gestione Separata, in quanto l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare del corrispondente fatto costitutivo, rappresentato dalla produzione di un determinato reddito, e, quindi, anche il termine di prescrizione del conseguente credito spettante all'ente previdenziale matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tale credito, coincidente con la scadenza del termine previsto per il versamento a saldo delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Note
Lavoro 05.03.2019
La Cassazione precisa e ribadisce il dies a quo della prescrizione di contributi previdenziali per la gestione separata
di Vito Amendolagine