Sommario:
- 1. Il nucleo essenziale della questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata.
- 2. La portata dell'art. 1, comma 777, legge n. 296 del 2006.
- 3. La distinzione tra norme interpretative e norme innovative.
- 4. L'adeguata giustificazione della retroattività (anche con specifico riguardo alla materia pensionistica).
- 5. La tutela multilivello dei diritti fondamentali e la teoria dei contro-limiti.
- 6. I precedenti specifici relativi all'art. 1, comma 777, legge n. 296 del 2006.
- 7. Gli argomenti a favore dell'accoglimento.
- 8. Le ragioni di un possibile rigetto.
- 9. La decisione della Corte costituzionale 12 luglio 2017, n. 166.
- 10. Conclusioni.
In sede di scrutinio della legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica, dedicata al trasferimento in Italia dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri, il Giudice delle leggi ha rilevato che il criterio prescelto dalla norma per l'adeguamento delle pensioni è suscettibile di ledere il diritto dei lavoratori al bene della vita rappresentato dal credito relativo a pensione solo qualora importi una significativa decurtazione della pensione, cui essi avrebbero avuto altrimenti diritto, tanto da incidere sul loro stile di vita e da ostacolarne il godimento in modo sostanziale. Tuttavia, l'indicazione di una soglia (fissa o proporzionale) e di un non superabile limite di riducibilità delle pensioni svizzere, come pure l'individuazione del rimedio, congruo e sostenibile, atto a salvaguardare il nucleo essenziale del diritto leso, presuppone la scelta tra una pluralità di soluzioni, rimessa, come tale, alla discrezionalità del legislatore, con la conseguenza che la questione sollevata è stata considerata inammissibile, sebbene la Corte abbia rivolto un monito ad intervenire, alla stregua dell'intollerabilità del protrarsi dell'inerzia legislativa atta a porre rimedio a tale incongruenza.