Sommario:
- 1. Cenni sull'espropriazione di beni indivisi.
- 2. Modi di liquidazione della quota indivisa: la separazione della quota in natura.
- 3. (Segue): La vendita della quota indivisa.
- 4. (Segue): Il giudizio di divisione endoesecutivo.
- 5. La sospensione del processo di esecuzione mentre si svolge il giudizio divisorio.
- 6. La riassunzione del processo esecutivo.
- 7. Riferimenti bibliografici.
Il codice di rito agli artt. 599-601 c.p.c. e 180-181 disp. att. c.p.c. dispone che l'espropriazione forzata può avere ad oggetto la quota del debitore su di un bene in comunione con altri soggetti.