L’argomento trattato appunta l’attenzione sulle possibili difficoltà applicative che possono derivare dalla novella, specie con riguardo al significato concludente attribuito alla non contestazione, agli spazi riservati all’impugnazione di tale effetto di riconoscimento presunto ed, infine, ai limiti dell’instaurazione di un procedimento deformalizzato e sommario di accertamento incidentale sulle contestazioni mosse avverso la dichiarazione resa dal terzo. Sempre in chiave problematica è affrontato il nodo relativo ai necessari requisiti minimi di determinatezza dell’atto di pignoramento, affinché possa seguirne l’effetto di non contestazione, in ragione dell’inerzia del terzo. Spunti di riflessione, anche ai fini della ponderazione della legittimità costituzionale della norma, sono dedicati, in ultimo, al fatto che l’attuale assetto della disciplina non prevede che l’atto di pignoramento, contenente la citazione del terzo, debba avvertire il terzo medesimo sulle conseguenze della sua inerzia.
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Arbitrato e processo civile 17.03.2014
L'espropriazione presso terzi: impugnazione degli effetti della mancata dichiarazione e contestazione della dichiarazione
di Cesare Trapuzzano