Le c.d. nullità relative sono nullità soggette ad un particolare regime quanto alla legittimazione a farle valere, ma – a parte ciò – conservano i connotati tipici della nullità. In particolare, ex art. 1422 c.c., mentre la nullità è imprescrittibile, può prescriversi il diritto di ripetere quanto si è pagato in forza di un negozio dichiarato nullo mediante una sentenza che ha natura non costitutiva, ma di accertamento. Ex art. 1442 c.c. ciò che si prescrive è, invece, l'azione (costitutiva) di annullamento: la sua applicazione non può, dunque, essere estesa ad una fattispecie completamente diversa.
Note
Obbligazioni e contratti 07.11.2017
La disciplina delle nullità relative tra nullità ed annullabilità
di Anna Carla Nazzaro