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Famiglia e successioni 01.06.2017

La clausola arbitrale testamentaria

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Sommario:

  1. 1. Introduzione.
  2. 2. Il testamento quale fonte del negozio compromissorio.
  3. 3. Clausola arbitrale testamentaria e clausola compromissoria.
  4. 4. I limiti della previsione testamentaria di arbitrato.
  5. 5. La natura giuridica della disposizione arbitrale.
 

Il trasferimento di beni mortis causa è un fenomeno complesso che involge molteplici interessi, talvolta contrapposti. Il rapporto successorio, che si istaura tra il de cuius e l'erede risponde, innanzitutto, ad un interesse sociale a che sia garantita la continuità della personalità giuridica del defunto. Strettamente connesso a tale esigenza, è il principio della certezza del diritto che non può risultare frustrato dall'evento morte, e alla cui salvaguardia, risponde parte della normativa del diritto ereditario, che predispone particolari tutele a favore degli aventi causa dell'ereditando e dei successori. Ancora, fortemente protetto, è l'interesse alla collocazione endofamiliare del patrimonio, attraverso la garanzia di una quota minima nel rispetto del vincolo di coniugio o di sangue.

In una posizione subordinata rispetto agli obiettivi appena richiamati si pone l'interesse del disponente, che, con un proprio atto di autonomia, determina la sistemazione dei propri rapporti per il tempo successivo alla sua morte. A tale interesse, sovente, si contrappone quello del beneficiario della disposizione, al quale può essere tuttavia riconosciuta una posizione di minore rilievo. L'attribuzione del bene all'erede o al legatario costituisce, infatti, una circostanza occasionale (basti considerare che la vicenda successoria si instaura a prescindere dal valore economico del relictum, che può essere finanche negativo) della successione mortis causa, sia essa ab intestato ovvero pel tramite del testamento, che nel rispetto dei principi sopra richiamati è un fenomeno funzionale alla soddisfazione delle legittime determinazioni del disponente.

Nel predisporre l'assetto che più preferisce per i propri interessi, siano essi suscettibili di valutazione economica ovvero di rilievo solo morale, al testatore è riconosciuta un'ampia discrezionalità, potendo quest'ultimo disporre dei più disparati strumenti giuridici, anche qualora gli stessi siano previsti dal legislatore quali istituti tipici dei negozi tra vivi. Il testamento, quindi, è il mezzo che consente non solo la scelta dei destinatari dell'attribuzione, ma anche di incidere su diritti spettanti a terzi (art. 651 c.c.), ovvero su rapporti giuridici nuovi non riconducibili alla sfera giuridica del testatore (si pensi al legato di contratto). Se si riconosce all'autonomia testamentaria la possibilità di prevedere disposizioni la cui efficacia, non attenga al mero momento attributivo, ma vada oltre lo stesso, incidendo sui rapporti creatisi in seguito all'acquisto, una sua legittima espressione può essere rinvenuta nella clausola arbitrale testamentaria. Lo studio della fattispecie appena richiamata, deve essere condotto, soprattutto, alla luce dei recenti interventi legislativi volti a sopperire ad una domanda di giustizia divenuta oramai insostenibile. Prova del favor del legislatore verso mezzi di composizione delle liti alternativi alla giurisdizione ordinaria, è l'obbligo ormai generalizzato del tentativo di mediazione obbligatoria che è condizione di procedibilità anche per i giudizi in materia successoria.