CASS. CIV. - sez. III - 15 luglio 2014, n. 16133 - Nell’ipotesi del danno non patrimoniale ex art. 15, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’operatività del rimedio aquiliano è condizionata alla verifica del superamento della cd. “soglia di risarcibilità” articolata nel duplice accertamento della “gravità della lesione”, ossia dell’incidenza pregiudizievole sul diritto o interesse meritevole di tutela aquiliana, e della “serietà del danno”, quale effettività della perdita subìta dall’interessato, secondo quanto previsto in applicazione dell’art. 2059 c.c. nelle ipotesi di pregiudizio inferto ai diritti inviolabili previsti in Costituzione. Pertanto, non ogni violazione delle prescrizioni dettate all’art. 11 del Codice della privacy determina una lesione non iure del diritto alla protezione dei dati personali, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata concreta ed effettiva
Note
Danno e responsabilità 30.04.2015
La lesione della privacy di fronte alla “soglia di risarcibilità”: la nuova Maginot del danno non patrimoniale?
di Rossana Ducato