Note

Unione europea e diritti umani 19.04.2019

Carte SIM contenenti servizi a pagamento preimpostati e pratiche commerciali aggressive. La tutela dei consumatori può prevalere sulle regole del mercato?

Visualizzazione ZEN
 

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che la richiesta di un servizio deve consistere in una scelta libera del consumatore e che, conseguentemente, i servizi preattivati, senza informazione e senza consenso dell'utente, violano la libertà di scelta di questi a nulla rilevando la possibilità del consumatore di disattivare egli stesso il servizio, dal momento che non era previamente a conoscenza della sua attivazione.

La Corte si sofferma sulla nozione di <<fornitura non richiesta>> qualificandola come la condotta del professionista consistente nell'esigere dal consumatore il pagamento di un prodotto, o di un servizio, che è stato fornito a tale consumatore senza che quest'ultimo lo abbia richiesto. La fornitura non richiesta è una pratica commerciale aggressiva, considerata in ogni caso sleale. La Corte, pur rimettendo al giudice nazionale il compito di determinare la reazione tipica del consumatore medio, ricorda che questi si trova in una posizione di inferiorità in particolare per quanto riguarda il livello di informazione; ciò appare tanto più vero in un settore così tecnico, come quello delle comunicazioni elettroniche mediante telefonia mobile, laddove è innegabile che esista una notevole asimmetria tra le parti per quanto concerne l'informazione e le competenze tecniche.

Tale sentenza riafferma la competenza dell'Autority Garante della Concorrenza e del Mercato ad intervenire a tutela del consumatore contro comportamenti scorretti, anche nei settori soggetti alla vigilanza di un'altra autorità (in specie l'AgCom).