TRIBUNALE DI PALERMO - sez. III - 17 novembre 2015 - Nel caso in cui la riparazione si sia rivelata inidonea a ripristinare la conformità del bene, incombe sul venditore finale l’obbligo di procedere alla sostituzione del veicolo privo delle qualità e prestazioni abituali delle vetture dello stesso tipo, a maggior ragione quando il messaggio pubblicitario abbia ingenerato nel consumatore una ragionevole aspettativa circa l’elevata affidabilità e le particolari performance dell’autovettura. La concessionaria ha, inoltre, l’obbligo di risarcire i danni subiti dall’acquirente per l’indisponibilità dell’autovettura durante i periodi di esecuzione degli interventi di riparazione in garanzia.
Note
Obbligazioni e contratti 10.10.2016
Messaggio pubblicitario e tutela del consumatore: la responsabilità del venditore per “assenza dell’affidabilità promessa”
di Alberta Martini Barzolai