Articoli

Unione europea e diritti umani 27.06.2022

Rischio di confusione per i marchi figurativi: al marchio AC MILAN è impedita la registrazione in Europa

Visualizzazione ZEN

Sommario:

  1. 1. Il caso
  2. 2. I motivi di ricorso
  3. 3. Osservazioni
  4. 4. Per alcuni riferimenti bibliografici e giurisprudenziali
 

Il Tribunale dell'UE, con sentenza del 10 novembre 2021, nella causa T-353/20, ha confermato la decisione dell'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) la quale vietava la registrazione, in particolare per alcuni prodotti di cancelleria e per ufficio, del marchio figurativo “AC MILAN ACM 1899” il quale ingenerava confusione con il marchio denominativo tedesco “Milan” (di proprietà della InterES, oppostasi alla registrazione).

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, avverso la decisione dell'EUIPO, ricorrendo a una serie di elementi di prova, in particolare fatture e materiale pubblicitario, in lingua tedesca, a comprova che il marchio anteriore (“Milan”) è stato oggetto di uso effettivo in Germania. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che il marchio anteriore, quanto al suo elemento figurativo aggiuntivo (la testa di un uccello rapace), nonostante non fosse insignificante, non era comunque in grado di alterare il carattere distintivo della denominazione “Milan” così come già anteriormente registrata. In ultima analisi il Tribunale ritiene che la somiglianza dei due segni in questione, nonostante la notorietà del marchio meneghino (la quale non rileva ai fini del giudizio di somiglianza), sia tale da giustificare una reale rischio di confusione per i consumatori tedeschi.