TRIBUNALE DI MILANO - sez. proprietà industriale e intellettuale - 2 maggio 2013 - Non è possibile ravvisare la condotta di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, nn. 1, 2 e 3, c.c. allorquando i marchi sono dotati di un’indubbia forza distintiva sul mercato nazionale ed internazionale, tale da escludere nella percezione del consumatore alcun collegamento con l’attività del concorrente (massima).
Note
Società e concorrenza 02.01.2014
Concorrenza sleale e nullità del marchio: il caso Gucci v. Guess
di Carla Bono