Note

Unione europea e diritti umani 10.06.2019

Marchi figurativi e rischio di confusione

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Il Tribunale dell'UE, con sentenza dell'08.02.2019, nella causa T-647/17, ha annullato la decisione dell'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) la quale vietava la registrazione, in particolare per alcuni prodotti delle classi 18 e 25 della classificazione internazionale, del marchio figurativo CHIARA FERRAGNI composto, oltre all'elemento denominativo, anche da un elemento figurativo, collocato al di sopra di questo, e consistente in un disegno che rappresenta un occhio azzurro con lunghe ciglia nere. Gli utilizzatori del marchio hanno quindi adito il Tribunale dell'Unione Europea chiedendo l'annullamento della decisione dell'EUIPO.

Alla base della decisione di rigetto dell'Ufficio vi è la somiglianza del marchio, di cui alla richiesta di registrazione, con altro già registrato in Benelux e dal nome CHIARA.

Il Tribunale, esaminata la somiglianza tra i marchi in contesa dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale, ha concluso che i due segni in conflitto, a tutto concedere, presentano un debole grado di somiglianza visiva.

Dal punto di vista fonetico, invece, i due segni in conflitto presentano un grado di somiglianza medio o addirittura tenue, mentre sotto il profilo visivo vi sono motivi sufficienti per escludere la sussistenza di un rischio di confusione nella percezione del pubblico.

Conclusivamente il Tribunale, annullando la decisione gravata, afferma che l'EUIPO ha commesso un errore nel constatare un rischio di confusione.