All'obbligazione pecuniaria pattuita in criptovaluta, in mancanza di esplicita disciplina legislativa, deve applicarsi analogicamente l'art.1278 c.c., che regola l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie pattuite in moneta estera, per cui l'obbligazione avente ad oggetto la prestazione di corrispondere criptovaluta è qualificabile come obbligazione facoltativa passiva: il debitore è tenuto ad adempiere corrispondendo la somma in criptovaluta, ma ha la facoltà di adempiere pagando in moneta legale.