COLLEGIO ARBITRALE BOLOGNA – 19 febbraio 2014 (lodo arbitrale) - La previsione in un patto parasociale di un diritto di riscatto delle quote sociali appartenenti all’altro socio in caso di inadempimento di quest’ultimo agli obblighi scaturenti dal patto medesimo, costituisce clausola penale ex art. 1382 c.c., con effetti traslativi ed avente natura di diritto potestativo, e, in quanto tale, è valida ed efficace senza porsi in conflitto con il disposto dell’art. 2744 c.c. in tema di divieto di patto commissorio (massima).
Note
Società e concorrenza 04.06.2014
Patti parasociali, clausola penale e divieto di patto commissorio: concreti segnali di apertura
di Gabriele Salvi