Il consigliere di amministrazione non esecutivo di una banca deve avere costante ed adeguata conoscenza del business bancario ed attivarsi per poter esercitare una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi attraverso un costante flusso di informazioni. Egli, in conformità al combinato disposto degli artt. 2381, comma 6 e 2392, comma 2, c.c., sarà solidalmente responsabile per la violazione degli obblighi di diligenza previsti dalla natura dell'incarico di gestione, allorché non abbia fatto ciò che poteva per impedire il compimento o eliminare o attenuare le conseguenze dannose di atti di cui abbia avuto conoscenza o di cui avrebbe dovuto avere conoscenza attivandosi in presenza di segnali di allarme.
Note
Società e concorrenza 27.09.2019
La responsabilità dell'amministratore non esecutivo tra diligente amministrazione e dovere di intervento
di Francesco Perreca