È legittimo il rifiuto del notaio di iscrivere nel registro delle imprese una delibera di aumento reale del capitale di una società a responsabilità limitata, con previsione del conferimento di una criptovaluta, che in concreto, anche in considerazione del fatto che l'inserimento su piattaforme di conversione in moneta avente corso legale o in altre criptovalute sia solo previsto come futuro, non soddisfi il requisito di cui all'art. 2464, comma 2, c.c.
L'effettivo valore economico di una criptovaluta non può determinarsi con la perizia di stima e la procedura di cui al combinato disposto degli artt. 2264 e 2265 c.c. - riservata a beni, servizi ed altre utilità, diversi dal denaro - non essendo possibile attribuire valore di scambio ad un'entità (la criptovaluta) essa stessa costituente, al pari del denaro, elemento di scambio (contropartita) della negoziazione ed in assenza di una sistema di scambio idoneo a determinare l'effettivo valore in euro ad una certa data.