Tribunale Venezia,
In tema di proprietà industriale, sussiste contraffazione indiretta (o contributory infringement) nell'ipotesi di utilizzo e pubblicizzazione degli insegnamenti brevettuali idonei a mettere in condizione il lettore di realizzare l'invenzione protetta dal brevetto.
Nella liquidazione del danno ex art. 125 c.p.i., il criterio della “royalty virtuale” rappresenta una misura minimale e residuale tenuto conto che, in alternativa al risarcimento del danno da lucro cessante, il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dal contraffattore.