Tra le sanzioni contemplate per la violazione dei diritti di proprietà industriale, la condanna alla retroversione degli utili generati dalla vendita del prodotto contraffatto, prevista dall'art. 125, comma 3, c.p.i., deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità risarcitoria per fatto illecito, non potendo quindi prescindersi dall'accertamento dello stato di colpevolezza in capo all'autore della violazione. Non può essere accolta, quindi, la domanda di retroversione degli utili azionata nei confronti dei soggetti che abbiano agito quali meri intermediari nella commercializzazione di un prodotto contraffatto, ove non si ravvisino elementi di fatto in base ai quali ritenere sussistente il dolo o la colpa in capo a questi ultimi.
Note
Soggetti e nuove tecnologie 21.08.2019
Azione di contraffazione e domanda di retroversione degli utili ex art. 125, comma 3, c.p.i.
di Pierluigi Dodaro