Note

Arbitrato e processo civile 01.08.2016

Domanda di contraffazione e giudizio di equivalenza

Visualizzazione ZEN
 

CASS. CIV. - sez. I - 4 novembre 2015 n. 22563 - Solamente l’errore sull’inutilizzabilità di una prova decisiva costituisce violazione di legge. Per essere considerata tale, la prova non utilizzata andrà valutata in base alle prospettazioni delle parti e alla propria capacità di incidere sulla correttezza del giudizio di fatto.

L’azione per l’accertamento della contraffazione di un brevetto non può essere respinta unicamente a causa della mancata deduzione dell’identità dei due trovati messi a confronto, in quanto tale aspetto è già compreso nell’oggetto della domanda: l’eventuale rigetto dovrà invece essere motivato sulla base di risultanze istruttorie concrete e precise.