CASS. CIV. - sez. I - 31 agosto 2016, n. 17441 - La responsabilità degli amministratori di una società per azioni, privi di delega, non può ad oggi fondarsi su una generale omissione di vigilanza, tale da tramutarsi nei fatti in una responsabilità oggettiva, ma deve necessariamente riconnettersi alla violazione del dovere di agire informati, sia sulla base delle informazioni che a detti amministratori devono essere somministrate, sia sulla base di quelle che essi possono acquisire di propria iniziativa.
Note
Società e concorrenza 05.12.2016
Amministratori di società privi di deleghe e l'obbligo di agire informati
di Alessandro Di Majo